dfaeac8165af63b8ba883a4041bdad10dbbdcfaf

Studio Legale Avv. Luca Presutti

Avv. Luca Presutti

Pratola Peligna (AQ) - Via Amedeo Tedeschi n. 13, 67035

Pescara - Via Firenze n. 117, 65122

Teramo - Corso Vincenzo Cerulli n. 28, 64100

Italia

Dottore Specialista in Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione

Tribunale di Teramo, Sez. Lav., 03/02/2021, n. 50

2021-02-07 19:13

Array() no author 85417

Sussistente il diritto dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico ad essere affiancati dalla presenza costante ed indispensabile di un Dirigente che possa co

MASSIME 


1. Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, la controversia inerente l’impugnazione degli ordini di servizio della Azienda Sanitaria Locale dettati per gli esami di urgenza nelle ore notturne, che impongono ai Tecnici di Laboratorio di trasmettere il dato analitico munito di validazione tecnica direttamente al medico richiedente, in assenza del dirigente medico che provveda ad effettuare la validazione clinica, in quanto se, di regola, la cognizione degli atti di macro-organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, diversa è la disciplina dell'attività organizzativa del S.S.N. Tali aziende agiscono mediante atti che il legislatore ha consapevolmente qualificato come « di diritto privato » proprio — tra l'altro — per escludere la sussistenza di posizioni tutelabili di interesse legittimo e della giurisdizione amministrativa.


2. È illegittimo il provvedimento con il quale è stata disciplinata la procedura a cui attenersi per le richieste di analisi in urgenza che prevede la presenza del solo tecnico di laboratorio, in quanto è indispensabile anche la presenza fisica del laureato nel laboratorio nello svolgimento della propria attività lavorativa di certificazione del dato tecnico e di formulazione dei relativi giudizi valutativi.


3. È illegittimo l’ordine di servizio che costringe il Tecnico di laboratorio a lavorare in solitudine senza la collaborazione indispensabile del Dirigente di laboratorio che deve rendere fruibile, mediante la sua validazione clinica, i risultati derivanti dalla validazione tecnica.   


4. È indispensabile la presenza fisica del laureato nel laboratorio, nello svolgimento della propria attività lavorativa di certificazione del dato tecnico e di formulazione dei relativi giudizi valutativi e, per l’effetto, è illegittimo prevedere che il tecnico di laboratorio operi da solo, senza la collaborazione del Dirigente medico, perché di fatto si vedrebbe accollato delle responsabilità che non gli competono. 


5. A nulla rileva che sotto il profilo formale ai ricorrenti venga attribuita la sola validazione tecnica, atteso che il tecnico di laboratorio viene comunque privato della collaborazione necessaria con il dirigente medico e considerato che si tratta di analisi destinate ad esplicare una primaria importanza nel trattamento sanitario che, quindi, richiedono l’intervento del dirigente medico di laboratorio. L’illegittimità di tale privazione risulta maggiormente evidente nella verifica circa la sussistenza dei “Valori di Panico”, in cui viene addirittura richiesto al tecnico di interloquire sul da farsi con il Dirigente reperibile per via telefonica (dopo aver ripetuto l’esame), così accollandosi, di fatto, nelle occasioni di maggiore rilevanza e criticità, delle responsabilità enormi e non dovute.




REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO


GIUDICE DEL LAVORO


Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Daniela Matalucci, a seguito dell’udienza del 03/02/2021 svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell’articolo 221 comma 4 del d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020;


SENTENZA


Con motivazione contestuale


nella causa civile di I Grado promossa da:


C. D. ed Altri, rappresentati e difesi, per procura agli atti, dall’Avv. Luca Presutti del Foro di Sulmona, C.F. PRS LCU 79S29 G878Y, tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio del procuratore costituito sito a Pratola Peligna (AQ), alla Via Amedeo Tedeschi n. 13, 67035, indicando per le comunicazioni e le notificazioni i seguenti recapiti: FAX 0864.272115 - PEC avv.lucapresutti@pec.it;


RICORRENTI


Contro


l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 di Teramo (partita IVA n. 00115590671) in persona del suo legale rappresentante pro tempore ………. nella sua qualità di facente funzioni del Direttore Generale della AUSL di Teramo giusta delibera n. 53 del 12 gennaio 2018 corrente in Teramo (TE) alla Circonvallazione Ragusa n. 1, autorizzato a stare in giudizio in forza di deliberazione n. 1762 del 10 ottobre 2019 (doc. n. 1) ed elettivamente domiciliato in Teramo (TE) al Corso De Michetti n. 67


RESISTENTE


 


FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 27.5.2019 i ricorrenti come in epigrafe indicati hanno adito l’intestato Tribunale al fine di far accogliere le seguenti conclusioni:


“Voglia Ill.mo Giudice del Lavoro, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche previa disapplicazione ex artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, di ogni atto o regolamento in contrasto con norme e principi sopra richiamati,


- nel merito:


- accertare e dichiarare che gli ordini di servizio vigenti presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 di Teramo, in persona del Direttore Generale pro tempore, C.F. 00115590671, disposti con nota prot. int. n. 75 del 16.09.2014, avente ad oggetto “modifica turni di servizio del Laboratorio di Patologia Clinica di Teramo” e nota prot. int. n. 14 dell’11.05.2016, avente ad oggetto “Validazione Tecnica”, richiamati in narrativa, sono illegittimi ovvero illeciti, unitamente a tutti gli atti di pari tenore eventualmente adottati dal datore di lavoro e, per l’effetto,


- accertare e dichiarare la nullità ovvero disporre l’annullamento degli ordini di servizio disposti dall’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 di Teramo, in persona del Direttore Generale pro tempore, C.F. 00115590671, con nota prot. int. n. 75 del 16.09.2014, avente ad oggetto “modifica turni di servizio del Laboratorio di Patologia Clinica di Teramo” e nota prot. int. n. 14 dell’11.05.2016, avente ad oggetto “Validazione Tecnica”, richiamati in narrativa, unitamente a tutti gli atti di pari tenore eventualmente adottati dal datore di lavoro,


- condannare l’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 di Teramo, in persona del Direttore Generale pro tempore, C.F. 00115590671, ad adottare degli ordini di servizio che consentano, anche per tutte le analisi richieste nelle ore notturne in regime di urgenza, l’apposizione della Validazione Clinica sul dato analitico prima di essere trasmesso al richiedente;


- vietare all’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 di Teramo, in persona del Direttore Generale pro tempore, C.F. 00115590671, di rilasciare al richiedente i dati analitici validati dai Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico senza la Validazione Clinica del Dirigente;”.


A sostegno della domanda deducevano:


- di essere Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico alle dipendenze dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 di Teramo, presso l’Ospedale Civile Giuseppe Mazzini di Teramo, dove svolgono attività di laboratorio tipiche della relativa figura professionale, consistenti, a titolo esemplificativo, in analisi biomediche e biotecnologiche, di biochimica, di microbiologia, di parassitologia e virologia, di farmaco-tossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di immunoematologia, di biologia molecolare, di citologia e di istopatologia;


- che il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, infatti, è addetto all’esecuzione dell’analisi chimica di un campione biologico, con la conseguenza che, al fine di garantire l’attendibilità del risultato analitico, si occupa anche della manutenzione e del controllo di qualità delle varie strumentazioni di laboratorio.


- Che tale figura professionale firma il risultato analitico del campione biologico mediante la c.d. “Validazione Tecnica”, che costituisce la certificazione della regolarità tecnica delle analisi svolte.


- Che soltanto in seguito all’apposizione della Validazione Tecnica, viene apposta la firma del Dirigente laureato mediante la c.d. “Validazione Clinica” che costituisce la valutazione clinica del dato analitico:


- Che il risultato analitico munito sia della Validazione Tecnica che della Validazione Clinica viene definito “referto”, che è il solo atto in base al quale il medico richiedente può praticare terapia sul paziente.


- Che di conseguenza, la fruibilità clinica del dato di analisi munito di Validazione Tecnica è possibile soltanto mediante l’ulteriore apposizione della Validazione Clinica;


- Che per tali ragioni, fino al 2014, l’organizzazione di lavoro dell’U.O. Patologia Clinica dell’Ospedale di Teramo contemplava la presenza della guardia medica notturna, che provvedeva ad apporre la “Validare Clinica” sui risultati muniti di “Validazione Tecnica” delle analisi di laboratorio richieste in urgenza nelle ore notturne.


- Che il dato analitico, infatti, può essere definito “referto” ed essere legittimamente (ovvero lecitamente) fruito ai fini terapeutici solo se è fornito sia della “Validazione Tecnica”, che viene effettuata dal Tecnico di laboratorio che effettua l’esame, che della “Validazione Clinica”, che viene effettuata dal Dirigente medico che stabilisce la congruità tra i vari dati analitici, nell’ambito delle rispettive competenze professionali.


- Che del tutto inaspettatamente, con la nota prot. int. n. 75 del 16/09/2014, avente ad oggetto “modifica turni di servizio del Laboratorio di Patologia Clinica di Teramo” (doc. 1), la Azienda Sanitaria resistente disponeva che “a decorrere dal primo di ottobre, il turno notturno sarà garantito solo dal tecnico di laboratorio che avrà la possibilità di chiamare in caso di necessità e per competenze di esami, il tecnico di laboratorio o il Dirigente responsabile”.


- Che di conseguenza, a decorrere dal 1° ottobre 2014, il dato di laboratorio delle analisi richieste in urgenza nelle ore notturne viene fornito direttamente al medico richiedente in assenza della necessaria Validazione Clinica.


- Che siffatto ordine di servizio ha comportato, in capo al Tecnico di laboratorio che svolge l’esame, la diretta assunzione di responsabilità che non attengono alla propria figura professionale e riguardano soltanto il personale medico.


- Che l’Azienda Sanitaria resistente, ben consapevole del rilevante rischio derivante dalla fruibilità immediata del dato analitico privo di validazione clinica, ha allegato all’ordine di servizio appena menzionato la procedura da adottare in caso di “valori di panico”, consistente in un protocollo da seguire nei casi in cui il risultato degli esami sia visibilmente problematico, addossando indebitamente sul Tecnico di laboratorio la valutazione sulla congruità clinica del dato analitico.


- Che i Tecnici di laboratorio, pertanto, inviavano diverse richieste di modifica dell’ordine impartito, con la speranza che potesse essere ripristinata la presenza della guardia medica nelle ore notturne, che potesse garantire l’apposizione della validazione clinica sul risultato delle analisi di laboratorio, evidenziando che l’ordine di servizio, oltre a comportare per i tecnici di laboratorio assunzioni di responsabilità che non competono loro, provoca anche un notevole disservizio proprio nei casi in cui dovrebbe essere prestata maggiore attenzione al risultato analitico, essendo le analisi svolte in orario notturno “di gran lunga più delicate in quanto afferiscono a quel volume di attività espletate “in urgenza - emergenza” che spesso risultano propedeutiche ad interventi operatori anche di vitale importanza” (doc. 2).


- Che con nota prot. int. n. 100 del 31.12.2014 (doc. 4), l’Azienda sanitaria resistente negava la modifica dell’ordine di servizio impartito sulla base della considerazione che la medesima soluzione “è stata adottata nei laboratori spoke della ASL da oltre 5 anni e non si è avuto mai nessun problema di natura medico legale”


- Che ciò nonostante, con nota Prot. Int. n. 14 dell’11.05.2016, avente ad oggetto “Validazione Tecnica” (doc. 5), l’Azienda Sanitaria resistente integrava il precedente ordine di servizio disponendo che “i risultati dei dati richiesti in urgenza, dopo la validazione tecnica saranno visibili sul monitor del reparto richiedente e stampabili dal sistema”, dichiarando che “verrà superata in tal modo la criticità di rendere visibili i risultati in tempi ridotti senza attendere la validazione clinica o l’apposizione della firma digitale da parte del personale Dirigente”, in tal modo, “viene data al reparto la possibilità di stampare in formato cartaceo il risultato degli esami con la sola validazione tecnica”.


- Che con un siffatto ordine di servizio, quindi, viene effettuata terapia nei pazienti critici, immediatamente in base al dato di analisi privo di validazione clinica, che ne possa attestare la congruità tra i vari dati analitici, procedendo, a titolo esemplificativo, a trasfusioni, somministrazioni di farmaci ed addirittura interventi operatori e dimissioni.


- Che inoltre, nonostante l’ordine di servizio impartito preveda che la validazione clinica venga effettuata “di norma” il mattino seguente dal Dirigente di turno, nella realtà dei fatti, in alcuni casi, avviene settimane o addirittura mesi dopo.


- Che di conseguenza, con nota del 26 maggio 2016 (doc. 6), un Tecnico di Laboratorio in servizio ha esortato nuovamente l’Azienda Sanitaria a tornare sui propri passi ed, in particolare, a “specificare espressamente che la validazione dei dati trasmessi dal tecnico in urgenza, per il rilascio tempestivo:


1) venga effettuata dal medico dirigente del dipartimento di emergenza,


2) che pertanto la relativa stampa dei dati venga validata appunto dal medico richiedente,


3) che in ogni caso si specifichi che si tratta di rilascio di risultati e non di reperto o referto medico,


4) che il tecnico è responsabile del dato oggetto di analisi rispetto agli accorgimenti tecnici e al corretto svolgimento delle procedure di analisi del suddetto, ma non è responsabile dei risultati di analisi rispetto alla loro visualizzazione, lettura, interpretazione e utilizzo clinico”.


- che anche tale missiva non sortiva l’esito sperato.


- Che l’argomento è stato anche oggetto di tentativo di conciliazione innanzi alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Teramo, tenutasi in data 22 maggio 2018, nell’ambito della quale, tuttavia, la Azienda sanitaria assumeva posizioni rigide, argomentando semplicemente sull’ovvietà che “il risultato emesso in urgenza dal tecnico non è un referto in quanto la validazione del tecnico costituisce una mera validazione tecnica. Solo dopo la successiva validazione del medico esso assume quindi il carattere di referto” (doc. 7), senza dare risposte in ordine all’assunzione diretta di responsabilità dei Tecnici che rilasciano il dato analitico, che non viene filtrato dal controllo del Dirigente medico, ed alla evidente disparità di trattamento ed illogicità abnorme insita nella considerazione che gli utenti del servizio sanitario che vengono accolti in regime di urgenza sono trattati sulla base di dati analitici privi di validazione clinica, al contrario di quelli accolti in regime ordinario che vengono curati sulla base di veri e propri referti medici.


- Che di conseguenza, con diffida stragiudiziale anticipata a mezzo PEC (doc. 8) in data 10/12/2018 ed inviata a mezzo raccomandata (doc. 9) in data 12/12/2018, i Tecnici di Laboratorio in servizio presso l’Ospedale di Teramo chiedevano all’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 di Teramo di provvedere a modificare gli ordini di servizio impartiti al personale tecnico di comunicare i risultati di laboratorio senza validazione clinica, con l’avvertimento che in caso contrario sarebbero stati costretti ad agire in giudizio.


- Che con nota interna prot. 0124284/18 del 27/12/2018 indirizzata al Direttore Generale, il Direttore di Dipartimento esponeva le ragioni per le quali gli ordini di servizio vigenti presso l’Azienda USL n. 4 di Teramo non dovevano essere modificati, adducendo a sostegno della propria posizione che la possibilità del Tecnico di Laboratorio di trasmettere il risultato analitico privo di validazione clinica sarebbe prevista da un asserito “quadro normativo della Regione Abruzzo che disciplina l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie”


- Che in particolare, secondo il Diretto di Dipartimento, “il manuale di autorizzazione dei servizi di Medicina di Laboratorio (laboratorio analisi e anatomia patologica) e punto prelievo esterno allegato come parte integrante della deliberazione del 01.07.2008 n. 591/P [senza peraltro specificare l’autorità emanate], nella parte relativa ai requisiti minimi organizzativi, al punto 123 prescrive testualmente quanto segue: il tecnico di Laboratorio può trasmettere direttamente i risultati degli esami richiesti in urgenza (validazione tecnica), purché vengano rispettati i criteri sopra stabiliti (validazione tecnica)”.


- Che il Direttore di Dipartimento, dunque, sosteneva che, nel dettare gli ordini di servizio, si sarebbe “attenuto alle disposizioni impartite dal Legislatore Regionale”, senza, tuttavia, specificare in quale legge – peraltro regionale – sia prevista una nuova responsabilità in capo ai Tecnici di Laboratorio e soprattutto ignorando che il punto 123 richiamato non indica neppure un precetto giuridico, essendo, invece, semplicemente un quesito di un questionario utile ad ottenere l’accreditamento del laboratorio presso il sistema sanitario nazionale.


 


1.2. Si costituiva l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 di Teramo eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e nel merito la sua infondatezza.


1.3. Così radicatosi il contraddittorio la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale e rinviata all’udienza del 3.2.2021 per discussione con termine per note.


In ragione della sopraggiunta emergenza epidemiologica, l’udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell’articolo 221 d.l. n. 34 del 2020, previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.


A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, la parte ricorrente ha depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate, insistendo, preliminarmente nella previa declaratoria di cessazione della materia del contendere.


In particolare, la parte ricorrente deduceva che la cessazione della materia del contendere atteso che con ordine di servizio del 9 giugno 2020 (prodotto in allegato alle note conclusive) il Direttore di Dipartimento dei Servizi dell’Azienda resistente aveva provveduto ad istituire la Guardia Attiva h24 della Dirigenza Medica presso il P.O. di Teramo. Chiedeva, dunque, la condanna alle spese in virtù del principio di soccombenza virtuale.


 


2. In via preliminare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto, a seguito dell’adozione, da parte del Direttore di Dipartimento dei Servizi dell’Azienda resistente, dell’ordine di servizio del 9 giugno 2020, a partire dal 1° luglio 2020 è stata nuovamente istituita la guardia medica attiva h24, così realizzando il bene della vita rivendicato dai ricorrenti con il presente giudizio, ovvero l’interesse ad essere sempre assistititi dal Dirigente competente ai fini della validazione clinica, in modo da non essere onerati, di fatto, da responsabilità agli stessi non attribuibili.


La valutazione del merito della domanda andrà, dunque, effettuata ai fini della regolamentazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale.


Orbene, come sopra esposto i ricorrenti, Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico alle dipendenze dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 di Teramo, presso l’Ospedale Civile Giuseppe Mazzini di Teramo, hanno impugnato gli ordini di servizio disposti con nota prot. int. n. 75 del 16.09.2014, avente ad oggetto “modifica turni di servizio del Laboratorio di Patologia Clinica di Teramo” e con nota prot. int. n. 14 dell’11.05.2016, avente ad oggetto “Validazione Tecnica”, nella parte in cui costringevano il tecnico di laboratorio a lavorare in solitudine, senza la collaborazione del Dirigente di laboratorio, così accollandosi di fatto delle responsabilità allo stesso non spettanti.


Come già disposto con ordinanza del 13.7.2020 va rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente, alla luce del principio giurisprudenziale in forza del quale se, di regola, la cognizione degli atti di macro-organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (in quanto nell'emanazione di atti organizzativi di carattere generale viene esercitato un potere di natura autoritativa e non gestionale, cosicché non trova applicazione la riserva di giurisdizione del giudice ordinario di cui all'art. 68, del d.lgs. 29/1993, poi trasfuso nell'art. 63, del d.lgs. n. 165/2001), diversa è la disciplina dell'attività organizzativa del S.S.N. Ai sensi dell'art. 3, del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dal d.lgs 229/1999, le USL (cui sono succedute con analoga disciplina le Aziende Sanitarie) si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. Per una scelta legislativa la loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinati non con provvedimenti aventi natura pubblicistica (come dovrebbe essere sulla base dei principi sottesi all'art. 97 Cost.), ma con « atti aziendali di diritto privato »: le aziende agiscono mediante atti che il legislatore ha consapevolmente qualificato come « di diritto privato » proprio — tra l'altro — per escludere la sussistenza di posizioni tutelabili di interesse legittimo e della giurisdizione amministrativa. Pertanto, diversamente da quanto avviene per le Amministrazioni Pubbliche in genere, gli atti di macro-organizzazione delle Aziende Sanitarie sono adottati con atti che il legislatore ha inteso qualificare « di diritto privato », con una disciplina che ha inteso prendere innanzitutto in considerazione il loro carattere « imprenditoriale strumentale », pur se si tratta di attività nelle quali non rileva lo scopo di lucro e nel quale sono coinvolti valori costituzionali, inerenti allo svolgimento di un servizio pubblico, che la Costituzione considera indefettibile.


Non risulta, neppure, corretta la difesa di parte resistente secondo la quale i ricorrenti avrebbero fatto valere posizioni di interesse legittimo, atteso dalla valutazione del petitum sostanziale risulta evidente che, di converso, i ricorrenti rivendicano il diritto a non vedersi assegnate responsabilità che esulano dal proprio ambito di competenza professionale, rivendicando il diritto a lavorare con la collaborazione necessaria del dirigente medico, il quale è l’unico a poter validare clinicamente i risultati della validazione tecnica agli stessi demandata.


Si tratta, evidentemente, di situazioni giuridiche di diritto soggettivo relative allo svolgimento ed alla corretta esecuzione del rapporto di lavoro in essere tra le parti.


Nel merito la domanda merita accoglimento.


Sotto il profilo fattuale risulta che la Asl di Teramo, a far data dal 1 ottobre 2014, provvedeva a modificare il turno di servizio del Laboratorio presso l'Ospedale di Teramo con nota prot. int. n. 75 del 16 settembre 2014 a firma del Direttore dell'Unità Operativa Dott. XXX XXX dal seguente tenore: “L'attuale turno di servizio del Personale Dirigente, con guardia attiva h 24, per malattie ecc. ecc., determina una discontinua presenza dei Dirigenti referenti dei vari settori, e questo specialmente in quello di Microbiologia. Ciò comporta un allungamento dei tempi di refertazione, e, difficoltà a poter colloquiare tra i Dirigenti referenti dei vari settori del Laboratorio e i colleghi dei reparti. Per migliorare la funzionalità del Laboratorio, in via sperimentale, a decorrere dal primo ottobre, il turno notturno sarà garantito dal solo tecnico di laboratorio, che avrà la possibilità di chiamare in caso di necessità e per competenze di esami, il Tecnico Reperibile o il Dirigente reperibile (…). Le chiamate in pronta disponibilità, l'ora, e le motivazioni saranno registrati dal Tecnico di guardia su apposito registro depositato in laboratorio. Si ricorda che il Tecnico di Laboratorio è abilitato all'esecuzione degli esami ed alla Validazione Tecnica” (cfr. doc. 1 fas. ric.).


A detto ordine di servizio veniva allegata copia del protocollo da adottare in caso di “valori di panico”. In tale atto si precisa quanto segue: “Il tecnico di Laboratorio è abilitato all'esecuzione degli esami ed alla validazione tecnica. Per validazione tecnica si intende l'attestazione dell'esattezza del dato prodotto, a seguito del controllo del corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, dell'applicazione dei protocolli e delle procedure analitiche definite. La chiamata del Dirigente è OBBLIGATA: a) per la validazione clinica del referto, se richiesta dal Dirigente Medico del Reparto, b) per eventuali chiarimenti con il Dirigente Medico dell'Unità Operativa richiedente la prestazione, c) per qualsiasi necessità ritenuta necessaria dal Tecnico (...)” - doc. n. 1 fas. ric


Sempre in detto protocollo risultavano evidenziate le linee guida che i Tecnici di Laboratorio devono osservare in presenza di dati analitici enormemente fuori dai valori del range di riferimento (valori di panico), ovvero: - ripetere l’esame; - se opportuno ripetere i controlli del caso; - con i controlli accettati, telefonare al medico richiedente e riferire. Se questo ritiene il risultato plausibile con la diagnosi in corso rilasciare l’esame. In caso contrario richiedere un altro campione, e ripetere la procedura. Se il risultato si conferma, interpellare il Dirigente del laboratorio reperibile: questi deciderà sul da farsi.


Con nota datata 11 maggio 2016 il Dott. XXXXX inviava ai Tecnici di Laboratorio, ai Dirigenti dei Laboratori e ai Dirigenti dei Reparti il protocollo procedurale denominato “Gestione delle urgenze nei Laboratori di Patologia Clinica” da osservarsi nei Presidi di Atri, Giulianova, Sant'Omero e Teramo, con il quale prevedeva che i risultati dei dati richiesti in urgenza, dopo la validazione tecnica, sarebbero stati visibili sul monitor del reparto richiedente, con l’aggiunta che se il medico richiedente avesse ritenuto necessaria la validazione clinica nella fascia oraria 20:00/8:00 avrebbe dovuto chiamare il medico reperibile.


In altri termini attraverso questi ordini di servizio la Asl di Teramo prevedeva che, durante il turno notturno, gli esami urgenti venivano fruiti ed utilizzati dal medico richiedente solo sulla base di una validazione tecnica del dato fornita dal tecnico di laboratorio, senza alcuna validazione clinica che solo il Dirigente medico di patologia clinica poteva fornire.


Questa situazione determinava che i tecnici di laboratorio, nei turni notturni, erano tenuti ad operare senza la collaborazione necessaria ed indispensabile del Dirigente medico di riferimento, così vedendosi accollate di fatto delle responsabilità di cui non potevano essere onerati.


Con la Validazione Tecnica, si intende il personale Tecnico che provvede a validare sul Sistema Informatico i risultati prodotti e trasmessi dalle strumentazioni, mentre, con la Validazione Clinica, si intende il “Dirigente che provvede alla validazione clinica sul Sistema Informatico che attesta la plausibilità del dato clinico in funzione delle richieste e in considerazione alla coerenza biologica dei risultati e alla informazione clinica (impegnative, richieste, provenienza del reparto, risultati pregressi, ecc) dei pazienti dove è disponibile.


Di conseguenza, il referto viene generato dal Sistema Informatico, viene controllato nella sua globalità dal Dirigente Sanitario incaricato che ne attesta la validità giuridica firmandolo. Il Dirigente consulta il personale coinvolto nell’elaborazione del referto, con lo scopo di confermare i risultati, di risolvere le eventuali incongruenze e di prevenire le non conformità. I referti sono valutati clinicamente e firmati digitalmente dal dirigente” (cfr. doc. 11 fas. ric.).


Orbene, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del D.M. n. 745/1994 “il tecnico sanitario di laboratorio biomedico:


a) svolge con autonomia tecnico professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza;


b) è responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili;


c) verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura;


d) controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvede alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti;


e) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera;


f) svolge la sua attività in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero-professionale.”


L’articolo 9 del d.P.C.M. 10 febbraio 1984 (indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio) riserva, invece, al direttore responsabile di laboratorio generale di base (o di base con settori specializzati, o specializzato) la verifica di attendibilità dei risultati e la >.


E’ proprio sulla base della citata disposizione che si è formata una giurisprudenza amministrativa costante che ha affermato l'illegittimità degli ordini di servizio che facciano > prestazioni di competenza medica come la sottoscrizione dei referti di analisi, pur essendo essi del tutto privi di cognizioni in materia (Cons. Stato, sez. V 29 luglio 2003 n. 4304; per la giurisprudenza del T.A.R., si veda T.A.R. Toscana, sez. II, 2 agosto 2000 n. 1772).


Nel caso di specie, ai ricorrenti è stata formalmente affidata la sola validazione tecnica e non anche la sottoscrizione del referto e, dunque, non è stata affidata formalmente la validazione clinica; tuttavia, il fatto che il dato analitico venga fruito dai medici di reparto richiedenti senza alcuna validazione clinica o, comunque, senza l’assistenza del Dirigente medico competente in patologia clinica, accolla di fatto al tecnico di laboratorio delle responsabilità di cui non può essere onerato.


E ciò a prescindere dal fatto che in questo modo la Asl potrebbe rendere fruibile gli esami urgenti in tempo reale ai reparti richiedenti (come da nota dell’11.5.2016), atteso che se, durante il turno diurno vi è comunque la presenza del Dirigente medico competente in caso di necessità di validazione clinica, durante il turno notturno tale disponibilità immediata non c’è, ma può essere richiesta solo mediante il ricorso al dirigente reperibile e per i casi di valori critici, addirittura mediante consulenza telefonica.


Ad ogni modo si tratta di risultati di analisi destinati ad esplicare una primaria importanza nel trattamento sanitario e, quindi, di una prestazione che la previsione dell'art. 9 del d.P.C.M. 10 febbraio 1984 riserva all'intervento ed alla responsabilità del direttore di laboratorio che risponde, oltre che dell'organizzazione complessiva del servizio, anche del controllo dei relativi risultati.


Come già si è espressa la giurisprudenza amministrativa sul punto “è illegittimo il provvedimento con il quale è stata disciplinata la procedura a cui attenersi per le richieste di analisi in urgenza che prevede la presenza del solo tecnico di laboratorio, in quanto è indispensabile anche la presenza fisica del laureato nel laboratorio nello svolgimento della propria attività lavorativa di certificazione del dato tecnico e di formulazione dei relativi giudizio valutativi” (T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 19/04/2007, n. 455, doc. 15 fas. ric.).


L’ordine di servizio impugnato è, pertanto, illegittimo perché costringe il Tecnico di laboratorio a lavorare in solitudine senza la collaborazione indispensabile del Dirigente di laboratorio che deve, infatti, rendere fruibile, mediante la sua validazione clinica, i risultati derivanti dalla validazione tecnica.


In altri termini è indispensabile la presenza fisica del laureato nel laboratorio, nello svolgimento della propria attività lavorativa di certificazione del dato tecnico e di formulazione dei relativi giudizi valutativi e, per l’effetto, è illegittimo prevedere che il tecnico di laboratorio operi da solo, senza la collaborazione del Dirigente medico, perché di fatto si vedrebbe accollato delle responsabilità che non gli competono.


Tale conclusione, del resto, è stata condivisa anche dal Consiglio di Stato con sentenza del 29 luglio 2003, n. 4304, esaminando una fattispecie per molti versi analoga a quella all’esame, nella quale era stato previsto che durante l’orario di lavoro ordinario il medico avrebbe dovuto sottoscrivere i referti degli esami di laboratorio, mentre durante l’orario di reperibilità, in cui l’esame veniva richiesto solo in caso di urgenza, le prestazioni avrebbero dovuto essere espletate dal solo tecnico, con l’obbligo di comunicare per telefono il risultato al Reparto richiedente; con la conseguenza che in tali casi, il medico curante avrebbe dovuto, in caso di urgenza, decidere la terapia in base ad una comunicazione telefonica di un tecnico privo di ogni competenza medica per esercitare un controllo critico sul risultato degli esami richiesti.


Come già sottolineato, a nulla rileva che sotto il profilo formale ai ricorrenti venga attribuita la sola validazione tecnica, atteso che il tecnico di laboratorio viene comunque privato della collaborazione necessaria con il dirigente medico e considerato che si tratta di analisi destinati ad esplicare una primaria importanza nel trattamento sanitario che, quindi, possono richiedono l’intervento del dirigente medico di laboratorio. L’illegittimità di tale privazione risulta maggiormente evidente nella verifica circa la sussistenza dei “Valori di Panico”, in cui viene addirittura richiesto al tecnico di interloquire sul da farsi con il Dirigente reperibile per via telefonica (dopo aver ripetuto l’esame), così accollandosi, di fatto, nelle occasioni di maggiore rilevanza e criticità, delle responsabilità enormi e non dovute.


Per quanto riguarda il Decreto del Commissario ad acta della Regione Abruzzo del 02/12/2011, n. 61, si ritiene che lo stesso non provveda ad assegnare al tecnico di laboratorio responsabilità superiori a quelle previste dalla normativa primaria, atteso che comunque nello stesso disposto normativo si afferma che “è assicurata l’attività di consulenza per l’interpretazione dei risultati delle analisi al fine di rispondere alle necessità ed alle richieste degli utenti”. Inoltre, la possibilità prevista per il tecnico di laboratorio di trasmettere i risultati degli esami richiesti in urgenza (validazione tecnica), non esclude, comunque, la necessità della presenza del Dirigente competente ai fini della validazione clinica.


In definitiva sintesi, la domanda merita accoglimento, ritenendosi sussistente il diritto dei ricorrenti ad essere affiancati dalla presenza costante ed indispensabile di un Dirigente che possa completare l’iter di refertazione.


 


3. In applicazione del principio stabilito dall’art. 92, 2° comma c.p.c., le spese di lite sono poste a carico della parte resistente e liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 (scaglione cause di valore indeterminato, cause lavoro con istruttoria, valori minimi con aumento di un terzo stante la pluralità delle parti difese).


P.Q.M.


Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1038/2019 così provvede:


• Dichiara la cessazione della materia del contendere;


• condanna la parte resistente a rimborsare le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in ……….. per esborsi ed ………….., oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.


Teramo, 3.2.2021


Il Giudice


Dott.ssa Daniela Matalucci



luca.presutti@libero.it

Tel. 085.20.56.358 Mob. 320.87.85.311

C.F. PRSLCU79S29G878Y - P. IVA 01872760663

Avv. Luca Presutti

Pratola Peligna (AQ) - Via Amedeo Tedeschi n. 13, 67035

Pescara - Via Firenze n. 117, 65122

Teramo - Corso Vincenzo Cerulli n. 28, 64100

Italia

Dottore Specialista in Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione

luca.presutti@libero.it

Tel. 085.20.56.358 Mob. 320.87.85.311

C.F. PRSLCU79S29G878Y - P. IVA 01872760663