MASSIME 1. È illegittima la clausola del bando che prevede il limite di età dei trentacinque anni per accedere al beneficio del fondo sociale europeo per l’alta formazione, in quanto in contrasto con il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull'età, sancito dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che, dal 1 dicembre 2009, ha il medesimo valore giuridico dei trattati). Il principio di non discriminazione in base all'età è un principio generale del diritto dell'Unione europea, che trova traduzione nella Direttiva 2000/78 in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e poi concreta attuazione, in materia di fondo sociale europeo, nel Regolamento (CE) 17-12-2013 n. 1304. 2. In materia di fondo sociale europeo per l’alta formazione, non è invocabile la deroga al principio di non discriminazione prevista dall’art. 3, comma 3, del d.lgs. 9-7-2003 n. 216 (attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), che, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima, non considera quali atti di discriminazione, nell'àmbito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse all'età di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima. 3. In materia di fondo sociale europeo per l’alta formazione, che non ammette discriminazioni basate sull’età, non è applicabile la disciplina derogatoria di cui all’art. 3, comma 3, del d.lgs 216 del 2003, la quale, alla luce di un’interpretazione letterale, consente la fissazione di limiti di età soltanto “nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa” ed, in particolare “per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione”, nonché di stabilire limiti massimi di età “per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione”. 4. La deroga al principio di parità di trattamento di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 216/2003, di stretta interpretazione ed applicabile in materia di occupazione, non può trovare ingresso nell’ambito del fondo sociale per l’incoraggiamento dell’istruzione universitaria, dell’alta formazione e dell'apprendimento permanente, trattandosi di un contributo stanziato al precipuo e dichiarato fine di rafforzare “la parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali” (art. 3, comma 1, lett. c, Reg. (CE) 17-12-2013 n. 1304/2013). Le conclusioni sopra rassegnate trovano conferma nell’art. 6 della dir. 2000/78/CE (attuata dal legislatore interno con il citato articolo 3, comma 3, del d.lgs 216/2003), che consente agli Stati membri di prevedere disparità di trattamento in ragione dell'età esclusivamente nell’ambito dell’accesso all’occupazione e del rapporto di lavoro e soltanto laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima, quali giustificati obiettivi di politica del lavoro e di formazione professionale, quali ad esempio, la necessità di una esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso ad una determinata occupazione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 17 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: contro Regione Abruzzo in Persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; nei confronti di M., non costituita in giudizio; per l'annullamento - dell’avviso pubblico per la presentazione delle istanze per l’erogazione di “voucher per la formazione universitaria e per l’alta formazione” edizione 2015, approvato con determinazione della Regione Abruzzo n.18/DPG010 del 21 ottobre 2015, nella parte in cui, all’art.4, comma 3, nel fissare i requisiti dei richiedenti ha previsto che “non sono ammissibili le domande presentate dai soggetti…che hanno un’età superiore a 35 anni…”; - degli altri atti ad esso presupposti; nonché, a seguito di motivi aggiunti, -della d.d. n. 35 del 18.5.2016 con cui la Regione Abruzzo ha approvato la graduatoria degli ammessi e l’elenco degli esclusi, estromettendo le ricorrenti dal beneficio del voucher; inoltre, a seguito di ulteriori motivi aggiunti, per l’annullamento: della d.d. n. 18DPG010 del 10.3.2017, di approvazione delle graduatorie delle istanze ammesse e dell’elenco delle istanze non ammesse, con estromissione delle ricorrenti dal beneficio del voucher, nonché degli altri atti indicati nell’epigrafe dei motivi aggiunti in esame; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo in persona del Presidente p.t.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2017 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1.- Con il ricorso in epigrafe, notificato a mezzo pec in data 18 dicembre 2015, D. G., E. S., E. R., L. V. psicologhe, laureate in psicologia clinica, iscritte all’albo A dell’ordine degli psicologi, tutte di età superiore ai 35 anni, premesso, in punto di fatto, di essere già impegnate nel percorso formativo obbligatorio funzionale al rilascio del diploma “post lauream” di psicoterapeuta (anche grazie al contributo ricevuto dalla Regione Abruzzo negli anni passati) e di aver presentato, anche per l’edizione 2015, la domanda di erogazione di “voucher per la formazione universitaria e per l’alta formazione”, hanno chiesto, previa concessione di misure cautelari, l’annullamento dell’avviso pubblico per la presentazione delle istanze per l’erogazione di “voucher per la formazione universitaria e per l’alta formazione” edizione 2015, approvato con determinazione della Regione Abruzzo n.18/DPG010 del 21 ottobre 2015, nella parte in cui, all’art.4, comma 3, nel fissare i requisiti dei richiedenti, prevedeva che “non sono ammissibili le domande presentate dai soggetti … che hanno un’età superiore a 35 anni …”. 1.1.- Ad avviso delle ricorrenti tale disposizione sarebbe illegittima: per violazione dell’art. 21 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, delle norme di diritto comunitario (articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9,15,16 96, 110, 111 del regolamento UE 17 dicembre 2013, n.1303/2013, articoli 2, 3, 8 e 16; articoli 2, 3, 6 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000), per violazione della Costituzione (3, 9, 34, 97, 117), nonché per violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, per difetto assoluto di motivazione, violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione, del principio di proporzionalità, per eccesso di potere sotto vari profili. 2.- La Regione Abruzzo, costituitasi in giudizio, ha eccepito la nullità del ricorso introduttivo notificato a mezzo posta elettronica certificata (d’ora in avanti PEC). 3.- Con sentenza non definitiva 20 aprile 2016, n. 248, questo T.a.r., ha ritenuto non fondata l’eccezione, sollevata dalla Regione, di inammissibilità del ricorso, per vizio insanabile della notifica dello stesso effettuata mezzo p.e.c. e, pur tuttavia, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione e quindi delle oggettive ragioni di incertezza, ai sensi dell'art. 37 c.p.a., ha accolto l’istanza di parte ricorrente di rimessione in termini per errore scusabile, assegnando venti giorni per la rinnovazione della notificazione “senza alcun pregiudizio in tema di decadenza”. 4.- Le parti ricorrenti hanno quindi effettuato la rinnovazione della notifica del ricorso a mezzo ufficiale giudiziario in data 29 aprile e 5 maggio 2016. 5.- Con motivi aggiunti notificati il 6, 7 e 9 giugno 2016 e depositati il 16 giugno 2016 D. G., E. S., E. R., L. V. hanno chiesto, previa concessione di misure cautelari, l’annullamento del provvedimento n 18.5.2016, n. 35, con cui la Regione Abruzzo approvava la graduatoria degli ammessi e l’elenco degli esclusi, estromettendo le ricorrenti dal beneficio del voucher, deducendone l’illegittimità derivata per gli stessi motivi proposti con il ricorso introduttivo. 6- Con ordinanza 13 luglio 2016, n.163, la domanda cautelare è stata accolta. 7.- In data 28 luglio 2016 la Regione ha depositato atto di riserva di appello proposto ex art. 103 c.p.a. avverso la sentenza non definitiva 20 aprile 2016, n.248. 8.- Con ordinanza 7 novembre 2016, n. 695, questo TAR, ritenuta necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nell’impugnata graduatoria degli ammessi al finanziamento, ha ordinato la notificazione del ricorso per pubblici proclami (stante l’elevato numero di controinteressati e la difficoltà di reperirne gli attuali indirizzi), da eseguirsi mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo. L’avvenuta integrazione del contraddittorio, secondo le modalità indicate nell’ordinanza n. 695/2016, è stata comprovata con atto depositato in data 12 dicembre 2016. 9.- Con ulteriori motivi aggiunti notificati l’8 maggio 2017 e depositati il 16 maggio 2017 D. G. ed E. S. chiedono l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, della determinazione dirigenziale n. 18DPG010 del 10.3.2017, con la quale la Regione approvava, per l’annualità successiva, la graduatoria degli ammesse e l’elenco degli esclusi dal beneficio, estromettendo nuovamente la dott.ssa G. e la dott.ssa S. dal beneficio dalla concessione del beneficio a causa della loro età superiore ai 35 anni. Le ricorrenti deducono l’illegittimità, per invalidità derivata dal bando e per i medesimi motivi di ricorso formulati con ricorso introduttivo, della nuova graduatoria del 10 marzo 2017. 10.- Con ordinanza 24 giugno 2017, n. 149, ritenuta necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella nuova graduatoria (approvata con provvedimento del 10 marzo 2017) degli ammessi al finanziamento, il Collegio ha ordinato la notificazione del ricorso per pubblici proclami, da eseguirsi mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo 11.- All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione. DIRITTO 1.- Oggetto principale del giudizio è la domanda di annullamento della clausola dell’avviso pubblico (art. 4, comma 3), che, nell’ambito del programma operativo del fondo sociale europeo 2014-2020, progetto “voucher per la formazione universitaria e per l’alta formazione”, preclude la possibilità di presentare domanda di finanziamento per i percorsi formativi di studio da parte di soggetti aventi un’età superiore a 35 anni. Le ricorrenti assumono di avere interesse a conseguire la borsa di studio o voucher, in quanto impegnate nel percorso formativo obbligatorio funzionale al rilascio del diploma “post lauream” di psicoterapeuta. Con motivi aggiunti le originarie ricorrenti impugnano la graduatoria del 18 maggio 2016 degli ammessi al finanziamento, nella parte in cui le esclude dal beneficio per superamento del limite di età. Con nuovi motivi aggiunti D. G. ed E. S. impugnano la graduatoria del 10 marzo 2017 degli ammessi al beneficio per l’annualità successiva. Le altre due ricorrenti originarie E. R. ed E. S., invece, non presentavano domanda per la nuova annualità perché, nel frattempo, avevano terminato il percorso formativo. 2.- Nel merito, con un unico articolato motivo di gravame D. G., E. S., E. R., L. V. deducono l’illegittimità della clausola dell’avviso pubblico di cui all’art. 4, comma 3, che, prevedendo una discriminazione fondata sull’età, per l’accesso alla formazione professionale, si porrebbe in violazione dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di diritto allo studio, enucleabili dagli artt. 3 e 34 della Costituzione, dall’art. 21 della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione europea, degli art. 2 e 3 del d.lgs 9 luglio 2003, n.216, che, in attuazione della Direttiva 2000/78/CE hanno sancito il principio di parità di trattamento per l’accesso a tutti i tipi di orientamento e formazione professionale. La clausola, peraltro, ad avviso delle ricorrenti sarebbe in aperto contrasto con l’art.2, par.3, regolamento UE n.1304/2013, che, al contrario, affida al fondo sociale europeo (FSE) il compito di favorire l’istruzione e la formazione per le persone di qualsiasi età che devono fronteggiare l’esclusione sociale. L’avviso pubblico, inoltre, in violazione dell’art. 6 della direttiva 2000/78/CE, dell’art. 3, comma 3, del d.lgs 216/2003 e alla luce dell’interpretazione restrittiva della Corte di Giustizia in tema di disparità di trattamento in base all’età, che deve essere giustificata soltanto laddove l’età costituisca un requisito essenziale per lo svolgimento di determinate attività, non reca alcuna motivazione in ordine alla necessità di operare tale discriminazione e comunque è frutto di una scelta abnormemente arbitraria e comunque irragionevole e contraddittoria perché non tiene conto della durata minima (superiore a 10 anni) del percorso formativo scelto dalle ricorrenti. 3.- Il ricorso è fondato. 3.1.- Il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull'età è sancito dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, dal 1 dicembre 2009, ha il medesimo valore giuridico dei trattati. Peraltro, il principio di non discriminazione in base all'età è un principio generale del diritto dell'Unione europea, che trova traduzione nella direttiva 2000/78 in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e poi concreta attuazione, in materia di fondo sociale europeo, nel regolamento (CE) 17-12-2013 n. 1304. L’avviso pubblico 2015 per l’erogazione di voucher per la formazione universitaria e per l’alta formazione è stato indetto per il perseguimento dell’obiettivo tematico del fondo sociale europeo (FSE)"Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente", con l’obiettivo specifico dell’“innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente”. Nell’ambito di tale obiettivo tematico, l’art. 3, comma 1, lett.c), punto III del Reg. (CE) 17-12-2013 n. 1304/2013, prevede che il fondo sociale europeo sostiene tale tipo di investimento attraverso il rafforzamento della parità di accesso alla formazione permanente, “per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite>>. La fonte normativa eurounitaria, dunque, prevede espressamente che l’investimento e quindi il finanziamento è destinato a “tutte le fasce di età” e ciò in coerenza con gli obiettivi del fondo sociale europeo: la promozione di un “livello elevato di istruzione e di formazione per tutti” (art. 1 del regolamento CE n.1304/2013), la promozione dei principi di “non discriminazione” e “pari opportunità”, al fine di realizzare le priorità dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. Il principio di non discriminazione in base all’età in tema di finanziamenti erogati nell’ambito del fondo sociale europeo è altresì sancito: - dall’art. 2, comma 3, del regolamento CE n.1304/2013, il quale prevede espressamente che il fondo “favorisce le persone, comprese le persone svantaggiate quali i disoccupati di lunga durata…e le persone di qualsiasi età che devono affrontare la povertà e l'esclusione sociale”; -dall'articolo 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il quale impone agli Stati membri e alla Commissione di adottare le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione, ivi comprese quelle fondate sull’età. 3.2.- Resta da verificare se, nella specie, sia invocabile la deroga prevista dall’art. 3, comma 3, del d.lgs. 9-7-2003 n. 216 (attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), che, “nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima” non considera quali atti di discriminazione “nell'àmbito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa” “quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione…all'età…di una persona”, “qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima”. Ed invero, il Collegio non ravvisa i presupposti per l’applicabilità della disciplina derogatoria di cui all’art. 3, comma 3, del d.lgs 216 del 2003, la quale, alla luce di un’interpretazione letterale, consente la fissazione di limiti di età soltanto “nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa” ed, in particolare “per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione”, nonché di stabilire limiti massimi di età “per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione”. Di conseguenza, la deroga al principio di parità di trattamento, di stretta interpretazione ed applicabile in materia di occupazione, non può trovare ingresso nell’ambito del fondo sociale per l’incoraggiamento dell’istruzione universitaria, dell’alta formazione e dell'apprendimento permanente, trattandosi di un contributo stanziato al precipuo e dichiarato fine di rafforzare “la parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali…” (art. 3, comma 1, lett. c, Reg. (CE) 17-12-2013 n. 1304/2013). Le conclusioni sopra rassegnate trovano conferma nell’ art. 6 della dir. 2000/78/CE (attuata dal legislatore interno con il citato articolo 3, comma 3, del d.lgs 216/2003), che consente agli Stati membri di prevedere disparità di trattamento in ragione dell'età esclusivamente nell’ambito dell’accesso all’occupazione e del rapporto di lavoro e soltanto laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima, quali giustificati obiettivi di politica del lavoro e di formazione professionale, quali ad esempio, la necessità di una esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso ad una determinata occupazione. In conclusione, in materia di incentivazione dell’alta formazione non opera alcun limite massimo di età. Al contrario, alla luce del regolamento comunitario n.1304/2013, che mira a garantire l’ “apprendimento permanente”, ontologicamente incompatibile con lo sbarramento ai percorsi di istruzione al raggiungimento di un certo limite massimo di età e sancisce espressamente, senza prevedere alcuna possibilità di deroga, il divieto di discriminazione in base all’età. 4.- A fronte delle chiare disposizioni contenute nel regolamento comunitario in capo all’Amministrazione regionale non residuava alcun potere discrezionale in ordine alla fissazione del limite di età. Ne deriva l’illegittimità dell’art. 4, comma 3 dell’avviso pubblico, il quale, nell’ambito di erogazione dei sussidi previsti dal fondo sociale europeo per l’incentivazione della formazione universitaria e dell’alta formazione, prevedendo la non ammissibilità delle domande di finanziamento per i soggetti di età superiore a 35 anni, realizza una inammissibile discriminazione in base all’età per l’accesso ad un percorso di istruzione e formazione post universitaria. In conclusione, l’art. 4, comma 3, dell’avviso pubblico deve essere annullato, con conseguente annullamento, in via derivata per i medesimi vizi che inficiano la clausola del bando, dei seguenti provvedimenti impugnati con motivi aggiunti: del provvedimento 18.5.2016, n. 35, con cui la Regione ha approvato la graduatoria degli ammessi al beneficio, nella parte in cui ha escluso dalla stessa Daniela Giansante, Emanuela Serra, Elisabetta Rastellini, Lucia Volpe; della determinazione dirigenziale n. 18DPG010 del 10.3.2017, con la quale la Regione ha approvato, per l’annualità successiva, la graduatoria degli ammessi e limitatamente alla parte in cui ha estromesso dalla stessa la dott.ssa Giansante e la dott.ssa Serra dalla concessione del beneficio. 5.- Le spese di lite, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, vanno liquidate, come da dispositivo, in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti nei sensi e nei limiti indicati in motivazione. Condanna la Regione al pagamento delle spese di giudizio in favore degli avvocati Carlo Costantini e Luca Presutti dichiaratisi antistatari, liquidate nella somma di Euro 4.600,00 (quattromilaseicento/00), oltre oneri, accessori di legge e rifusione del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati: Antonio Amicuzzi, Presidente Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore Lucia Gizzi, Primo Referendario
D. G., E. S., E. R., L. V., rappresentate e difese dagli Avvocati Luca Presutti e Carlo Costantini, domiciliate ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est N.27;