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Studio Legale Avv. Luca Presutti

Avv. Luca Presutti

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Corte d’Appello di Venezia, decreto, 06/10/2016

2016-10-15 18:27

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Il termine di trenta giorni per la notifica del decreto che liquida il danno da irragionevole durata del processo non inizia a decorrere dal “deposito” in c

MASSIME


1. In materia di notificazione del decreto di liquidazione del danno da irragionevole durata del processo, per effetto dell’introduzione del processo telematico di cui all’art. 16 bis, comma 1 bis del D.L. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012, come modificato dal D.L. n. 83/2015 conv. in L. n. 179/2013, il “deposito in cancelleria del provvedimento” indicato dall'art. 5 co. 2 legge 89/2001 come momento a partire dal quale decorre il termine trenta giorni a pena di inefficacia non va identificato nella data di “deposito” del provvedimento da parte del giudice, ma in quella della “registrazione” del provvedimento nel fascicolo telematico da parte della cancelleria, unica operazione che consente alla parte di prendere cognizione del decreto. L’interpretazione letterale dell’art. 5, comma 2, L. n. 89/2001, infatti, presta inevitabilmente il fianco a una censura di incostituzionalità, per la palese contrarietà della stessa agli artt. 3 e 24 Cost., atteso che il termine per la notifica del decreto sarebbe privato in tutto o in parte della sua effettività, in ragione della maggiore o minore sollecitudine con cui la cancelleria provvede, caso per caso, alla registrazione nel fascicolo telematico, e, in casi limite, potrebbe condurre alla irrimediabile compromissione della facoltà della parte ingiungente di intraprendere il procedimento notificatorio.


2. In materia di liquidazione del danno da irragionevole durata del processo, la diminuzione del terzo in ragione dell'integrale rigetto delle domande del processo presupposto prevista dall'art. 2 bis co. 1 ter della legge 89/2001 è espressamente rimessa alla facoltà discrezionale del giudice (“la somma può essere diminuita fino a un terzo ...”).


 


La Corte d’appello di Venezia


riunitasi in camera di consiglio nelle persone di


dott. Daniela Bruni presidente


dott. Paola Di Francesco consigliere


dott. Guido Santoro consigliere rel.


ha pronunciato il seguente


DECRETO


nella causa n. 439 v.g.2016 promossa con ricorso depositato in data da


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (80184430587) in persona del ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia (ADS94026160278 ), ove pure è per legge domiciliato;


Contro


M. M. G. (C. F.  )


Con l’avv. L. Presutti


PREMESSO CHE


Con ricorso in opposizione del 28 giugno 2016 il Ministero della Giustizia, premesso che M. G. M. aveva provveduto tardivamente alla notifica del decreto ingiuntivo con cui la Corte di appello le aveva riconosciuto l’indennizzo per la durata non ragionevole del processo, in quanto il provvedimento era stato depositato il 7 maggio 2016 e la notifica di esso all'amministrazione era stata effettuata il 15 giugno 2016, ha chiesto che, previa revoca della provvisoria esecutività, sia dichiarata l’inefficacia del decreto ai sensi dell’art. 5, secondo comma della legge n. 89/2001.


In via subordinata il Ministero ha osservato che l’indennizzo liquidato (€ 4.000,00) era eccessivo per un processo durato 14 anni con una durata non ragionevole di 9 anni, in quanto il giudice non aveva operato la riduzione prevista dall'art. 2 bis co. 1 ter della legge 89/2001 per l'ipotesi di integrale rigetto delle domande.


G. M. ha resistito all'opposizione, chiedendone il rigetto.


CONSIDERATO CHE


L’opposizione è infondata.


È corretto l’assunto secondo cui il decreto ingiuntivo deve essere notificato entro trenta giorni ex art. 5, 2 c. della legge n. 89/2001, che riproduce l’analogo disposto degli articoli 643 e 644 cpc, così come è corretto ritenere che il termine decorre dal “deposito” senza che si debba avere riguardo alla comunicazione di cancelleria (cfr Cass, n. 22959 del 31/10/2007).


È altresì esatto che il provvedimento del Consigliere designato porta la data di deposito del 7 maggio 2016, ma la circostanza va inquadrata nel nuovo contesto normativo – ci si riferisce in particolare all’art. 16 bis, comma 1 bis del DL n. 179/2012 conv dalla legge n. 221/2012, come modificato dal DL n. 83/2015 convertito nella legge n. 179/2013 - che consente ai difensori l’introduzione dell’istanza in via telematica.


Occorre al riguardo tener presente che il provvedimento risulta registrato dalla cancelleria nel fascicolo telematico soltanto in data 16 maggio 2016, come risulta dalla consultazione del fascicolo d’ufficio. Ed è soltanto a partire da questa data che il decreto è conoscibile dalla parte, prima non potendovi essa accedere neppure in via telematica.


Invero, la “legale conoscenza” del provvedimento, da parte dell’interessato, esige che il decreto sia depositato dal giudice all’interno del fascicolo informatico, evento – questo – che postula la registrazione, da parte della cancelleria, del provvedimento depositato. Prima del compimento di tale ineludibile incombente, dunque, la parte ricorrente non è in grado di conoscere il contenuto del provvedimento depositato dal giudice. E’ evidente, pertanto, che l’interpretazione letterale della disposizione di cui all’art. 5, comma 2, L. 89/2001 prospettata dal Ministero opponente, che individua il dies a quo del termine di 30 giorni nel mero deposito del decreto in cancelleria, porterebbe a un’irragionevole decurtazione, o addirittura soppressione, del termine in parola, posto che il contenuto del decreto ingiuntivo non è noto, né conoscibile, nell’intervallo di tempo che intercorre tra il deposito del medesimo in via telematica e quello in cui esso viene registrato dalla cancelleria nel fascicolo informatico.


Inutile dire che l’interpretazione letterale patrocinata dal Ministero della giustizia presta inevitabilmente il fianco a una censura di incostituzionalità dell’art. 5 cit., per la palese contrarietà della stessa agli artt. 3 e 24 Cost., atteso che il termine per la notifica del decreto sarebbe privato in tutto o in parte della sua effettività, in ragione della maggiore o minore sollecitudine con cui la cancelleria provvede, caso per caso, alla registrazione nel fascicolo telematico, e, in casi limite, potrebbe condurre alla irrimediabile compromissione della facoltà della parte ingiungente di intraprendere il procedimento notificatorio.


Si deve dunque ritenere che il “deposito in cancelleria del provvedimento” indicato dall'art. 5 co. 2 legge 89/2001 come momento a partire dal quale decorre il termine trenta giorni a pena di inefficacia non va identificato nella data di “deposito” del provvedimento da parte del giudice, ma in quella della “registrazione” del provvedimento nel fascicolo telematico da parte della cancelleria, unica operazione che consente alla parte di prendere cognizione del decreto.


Ne viene che risulta nel caso in esame rispettato il termine di trenta giorni dalla data di registrazione del provvedimento nel fascicolo telematico (16-5-2016), in quanto la data della notificazione a cura della parte al Ministero è avvenuta, come riconosciuto anche dalla p.a., il 15-6-2016.


Non coglie nel segno neppure il secondo motivo di doglianza perché la diminuzione del terzo in ragione dell'integrale rigetto delle domande è espressamente rimessa alla facoltà discrezionale del giudice (“la somma può essere diminuita fino a un terzo ...”) e l'opponente non ha allegato alcuna argomentazione a sostegno di tale richiesta. Inoltre va considerato che il processo presupposto aveva ad oggetto una domanda risarcitoria per danni alla persona e che la liquidazione operata nel decreto si assestata sui valori minimi fra quelli previsti dall'art. 2 bis co. 1 l. 89/2001.


Non sussistono pertanto motivi per non confermare la liquidazione operata.


In definitiva, l'opposizione è infondata e va rigettata con conferma dell'impugnato decreto.


Le spese processuali, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza della parte opponente e vanno poste a suo integrale carico.


PER QUESTI  MOTIVI


La Corte


rigetta l'opposizione proposta dal Ministero di Giustizia avverso il decreto 7 maggio-15 giugno 2016 nel procedimento n. 439/2016 V. G.;


condanna la parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese processuali, che liquida in 800,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario e agli accessori fiscali e previdenziali.


Si comunichi.


Venezia, 6 ottobre 2016.


IL PRESIDENTE


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