MASSIME 1. La tesi che sostiene la nullità o inesistenza delle notifiche a mezzo pec nel processo amministrativo non possiede forza persuasiva, per le seguenti ragioni: A) se il legislatore avesse voluto sancire l’inapplicabilità al processo amministrativo della norma che consente agli avvocati di effettuare le notificazione degli atti tramite PEC, lo avrebbe affermato esplicitamente; B) l’art.25, comma 3, lett.a) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ha introdotto la possibilità per gli avvocati di effettuare la notificazione degli atti “in materia civile, amministrativa e stragiudiziale” anche “a mezzo di posta elettronica certificata”; C) tale fonte di rango primario, entrata in vigore successivamente al d.lsg 104 del 2010, fa assurgere la notifica a mezzo pec, da forma eccezionale di notificazione da effettuarsi previa autorizzazione del Presidente ex art. 52 c.p.a., c.p.a. a mezzo ordinario di notificazione; D) peraltro, non consentire agli avvocati di utilizzare la notificazione a mezzo pec prima dell’entrata in vigore del DPCM recante modalità tecniche per l’attuazione frustrerebbe le esigenze di celerità del giudizio, che impongono al giudice e alle parti di assicurare la ragionevole durata del processo che l’art. 2, comma 2, c.p.a, impone. 2. In materia di nullità della notifica a mezzo pec nel processo amministrativo, considerate l'inesistenza di un indirizzo giurisprudenziale unanime e la complessità ed incertezza del quadro normativo di riferimento, è consentito al giudice, in base al disposto di cui all'art. 37 c.p.a., disporre la rimessione in termini della parte per errore scusabile; è, pertanto, possibile disporre che parte ricorrente, senza alcun pregiudizio in tema di decadenza, provveda alla rinnovazione della notifica del ricorso nelle forme ordinaria entro il termine perentorio. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA NON DEFINITIVA sul ricorso numero di registro generale 17 del 2016, proposto da: contro Regione Abruzzo in persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; Per l’annullamento - dell’avviso pubblico per la presentazione delle istanze per l’erogazione di “voucher per la formazione universitaria e per l’alta formazione” edizione 2015, approvato con determinazione della Regione Abruzzo n.18/DPG010 del 21 ottobre 2015, nella parte in cui, all’art.4, comma 3, nel fissare i requisiti dei richiedenti, ha previsto che “non sono ammissibili le domande presentate dai soggetti…che hanno un’età superiore a 35 anni…”; - degli altri atti ad essa presupposti; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.- Le ricorrenti, psicologhe, laureate in psicologia clinica, iscritte all’albo A dell’ordine degli psicologi, tutte di età superiore ai 35 anni, riferiscono, in punto di fatto, di essere già impegnate nel percorso formativo obbligatorio funzionale al rilascio del diploma “post lauream” di psicoterapeuta “anche grazie al contributo ricevuto dalla Regione Abruzzo negli anni passati” e di aver presentato anche per quest’anno la prescritta domanda, corredata dei relativi allegati. 2.- Con il ricorso in epigrafe notificato a mezzo pec in data 18 dicembre 2015, le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’avviso pubblico per la presentazione delle istanze per l’erogazione di “voucher per la formazione universitaria e per l’alta formazione” edizione 2015, approvato con determinazione della Regione Abruzzo n.18/DPG010 del 21 ottobre 2015, nella parte in cui, all’art.4, comma 3, nel fissare i requisiti dei richiedenti, prevedeva che “non sono ammissibili le domande presentate dai soggetti…che hanno un’età superiore a 35 anni…”. 3.- La Regione Abruzzo, costituitasi in giudizio, ha eccepito la nullità del ricorso introduttivo notificato a mezzo posta elettronica certificata (d’ora in avanti PEC). 4.- All’udienza pubblica del 23 marzo 2016 la causa è stata riservata per la decisione. 5.- Ai fini della risoluzione della questione preliminare relativa all’eccezione di nullità della notificazione del ricorso a mezzo PEC giova ricostruire il quadro normativo di riferimento. 6.- La notificazione per via telematica trova ingresso nel processo amministrativo con il D.lgs 2 luglio 2010, n.104, che, all’art. 52 c.p.a., comma 2, include la notificazione del ricorso “per via telematica” tra le forme speciali di notificazione che possono essere utilizzate previa autorizzazione del Presidente ai sensi dell’art. 151 c.p.c., il quale, a sua volta, consente al giudice di ordinare una forma speciale di notificazione “quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”. Dopo l’approvazione del codice del processo amministrativo, il legislatore con l’art.25, comma 3, lett.a) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ha introdotto la possibilità per gli avvocati di effettuare la notificazione degli atti “in materia civile, amministrativa e stragiudiziale” anche “a mezzo di posta elettronica certificata”, aggiungendo tale facoltà all’art. 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (recante “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”). La stessa legge di stabilità per il 2012 ha previsto al comma 5 dello stesso articolo 25, l’applicabilità della nuova modalità di notifica degli atti giudiziari a mezzo pec “decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità”. Successivamente il legislatore con l’art. 16 quater, D.L. 18/10/2012, n. 179 (come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) ha dettato una disciplina più dettagliata per le modalità di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali a mezzo pec, aggiungendo l’art.3 bis alla legge 21 gennaio 1994, n. 53. L’art. 3 bis prevede che: > (comma 1). Il successivo comma 2 del medesimo art. 16 quater dispone che: > (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione). Infine, il comma 3 del medesimo art. 16 quater, dispone che le nuove disposizioni sulle “modalità di notificazione” per via telematica acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero della Giustizia in materia di adeguamento delle regole tecniche. Con l’art. 46 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) all’art. 16 quater citato, è stato aggiunto il comma 3 bis, il quale precisa che non si applicano alla giustizia amministrativa le disposizioni dei commi 2 e 3 ovvero quelle che subordinano l’efficacia delle disposizioni relative alla notificazione per via telematica alla pubblicazione, da parte del Ministero della Giustizia, del regolamento recante l’adeguamento delle regole tecniche. Infatti, per il processo telematico nell’ambito del giudizio amministrativo, l’art.13, allegato II, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 demanda la fissazione delle regole tecniche ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In particolare l’art.13 cit. dispone quanto segue:>. Tale regolamento è stato pubblicato con DPCM 21.3.16, che entrerà in vigore il 5 aprile 2016. 7.- A fronte del complesso quadro normativo, in giurisprudenza si riscontrano due orientamenti contrastanti. I) Il primo orientamento (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 3 febbraio 2015 n. 49; T.A.R. Liguria, Sez. I, 22 ottobre 2015, n. 833; T.A.R. Veneto, Sez. III, 8 ottobre 2015, n. 1016; Consiglio di Stato, SEZ. III, con la sentenza 20 gennaio 2016 n. 189) esclude la possibilità di notificazione del ricorso a mezzo pec in assenza della preventiva autorizzazione presidenziale ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., sull’assunto che l’art. 16-quater, comma 3-bis, d.l. n. 179/2012, non consentirebbe di estendere tale modalità di notifica al giudizio amministrativo, nel quale il legislatore ha previsto in modo esplicito soltanto la possibilità di effettuare a mezzo PEC le comunicazioni di segreteria di cui all’art. 136 c.p.a.. Con la recente sentenza 20 gennaio 2016 n. 189 la terza sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto che, nel processo amministrativo, fino all’entrata in vigore di tale regolamento, non potendo ad esso supplire le regole tecniche fissate con Decreto del Ministro della Giustizia per il processo civile e penale- stante l’assenza di potere regolamentare del Ministro della Giustizia con riferimento al processo amministrativo (da cui discende la previsione del comma 3-bis cit. di inapplicabilità alla giustizia amministrativa del comma 2, che tale potere conferisce)- le disposizioni in materia di notificazione con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata non possono trovare applicazione. Tale decisione ha peraltro chiarito che solo con l’entrata in vigore del DPCM recante le regole tecniche e la specifica regolamentazione del processo digitale, la notifica a mezzo pec non sarà più considerata una forma speciale di notificazione prevista dall’art. 52, comma 2, c.p.a., che, per il suo utilizzo, facendo all’uopo espresso riferimento all’art. 151 c.p.c., prevede una specifica autorizzazione presidenziale, del tutto mancante nel caso all’esame. Nell’ambito di tale orientamento restrittivo diverse sono le conseguenze che la giurisprudenza riconduce alla inammissibilità della notifica a mezzo PEC: A) alcune pronunce, ritenendo inammissibile la notificazione del ricorso a mezzo pec, hanno disposto la rimessione in termini per errore scusabile, stante la sussistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali (T.A.R. Veneto, Sez. III, 8 ottobre 2015, n. 1016); B) in altri casi, la notificazione a mezzo PEC è stata ritenuta affetta da nullità, (al pari dell'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa - cfr. Cass. Civ. sez. II, 27.07.2005, n. 15707); in questo, caso, sulla scorta dell'art. 44, comma 3, c.p.a. e del principio della strumentalità delle forme processuali, la costituzione delle parti intimate, effettuata nei termini di legge e argomentata in rito e nel merito al fine di chiedere la reiezione del ricorso, è stata ritenuta idonea a sanare la nullità (per effetto del raggiungimento dello scopo) e a instaurare validamente il rapporto processuale (T.R.G.A. Trento, Sez. Un. 15/02/2016, n. 86). C) Il Consiglio di Stato (sentenza 20 gennaio 2016 n. 189) ha invece ritenuto che qualora la notificazione a mezzo pec fosse qualificata affetta da nullità, ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a., “la costituzione dell’intimato è sì idonea a sanare la nullità medesima, ma, a differenza che nel processo civile, con efficacia ex nunc, ossia con salvezza delle eventuali decadenze già maturate in danno del notificante prima della costituzione in giudizio del destinatario della notifica, ivi compresa la scadenza del termine di impugnazione” (Consiglio di Stato sentenza cit. n.189/2016). D) Il Consiglio di Stato, con la sentenza 20 gennaio 2016 n. 189 cit. ha qualificato come inesistente la notificazione del ricorso a mezzo pec, ritenendola una modalità di notificazione priva di qualsivoglia espressa previsione normativa circa l’idoneità della forma prescelta a configurare un tipico atto di notificazione come delineato dalla legge”, con conseguente non sanabilità della notificazione né a mezzo della costituzione in giudizio né tramite rinnovazione della notifica . II) Un secondo orientamento (Consiglio di Stato, sez. V, 22/10/2015; Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2682) invece, ritiene valida la notifica effettuata a mezzo pec, sulla base della seguente diversa interpretazione. L'art. 16 quater del d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, comma 3 bis (in base al quale "le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa"), non avrebbe sancito l'inapplicabilità, al processo amministrativo, del meccanismo della notificazione in via telematica -a mezzo PEC, prevista dalla l. 21 gennaio 1994, n. 53, ma solo delle disposizioni (i commi 2 e 3 dell’art.16 quater) che demandano ad un decreto del Ministro della giustizia l'adeguamento alle nuove disposizioni delle regole tecniche già dettate col d. m. 21 febbraio 2011, n. 44. Dunque, secondo questo orientamento, la mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC, atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la l. n. 53 del 1994 (e, in particolare, per quanto qui più interessa, gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall'art. 25 comma, 3, lett. a) della l. 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l'avvocato "può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale [...] a mezzo della posta elettronica certificata". Tale orientamento, è altresì supportato dalla considerazione che nel processo amministrativo telematico (PAT) -contemplato dall'art. 13 delle norme di attuazione di cui all'Allegato 2 al cod. proc. amm. - la notifica del ricorso a mezzo PEC costituisce una modalità ordinaria di notificazione, anche in mancanza dell'autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a., disposizione che si riferisce a " forme speciali " di notifica, “laddove invece la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico, appare ormai irreversibile” ( Consiglio di Stato n.2682/2015). Secondo tale orientamento, se, con riguardo al processo amministrativo telematico lo strumento normativo che contiene le regole tecnico -operative resta il DPCM al quale fa riferimento l'art. 13 dell'Allegato al c.p.a., ciò, però, non esclude l'immediata applicabilità delle norme di legge vigenti sulla notifica del ricorso a mezzo PEC. In mancanza del DPCM, possono applicarsi le regole tecnico -operative contenute nel d.P.R. n. 68 del 2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3), al quale fa riferimento l'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994. 8.- Il Collegio ritiene di condividere le argomentazioni di tale secondo orientamento, in quanto la tesi restrittiva non possiede forza persuasiva, per le seguenti ulteriori ragioni: A) se il legislatore avesse voluto sancire l’inapplicabilità al processo amministrativo della norma che consente agli avvocati di effettuare le notificazione degli atti tramite PEC, lo avrebbe affermato esplicitamente; B) l’art.25, comma 3, lett.a) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ha introdotto la possibilità per gli avvocati di effettuare la notificazione degli atti “in materia civile, amministrativa e stragiudiziale” anche “a mezzo di posta elettronica certificata”; C) tale fonte di rango primario, entrata in vigore successivamente al d.lsg 104 del 2010, fa assurgere la notifica a mezzo pec, da forma eccezionale di notificazione da effettuarsi previa autorizzazione del Presidente ex art. 52 c.p.a., c.p.a. a mezzo ordinario di notificazione; D) peraltro, non consentire agli avvocati di utilizzare la notificazione a mezzo pec prima dell’entrata in vigore del DPCM recante modalità tecniche per l’attuazione frustrerebbe le esigenze di celerità del giudizio, che impongono al giudice e alle parti di assicurare la ragionevole durata del processo che l’art. 2, comma 2, c.p.a, impone. 9.- Tuttavia, a fronte della recente pronuncia del Consiglio di Stato di contrario avviso a quanto appena sostenuto e considerata l'inesistenza di un indirizzo giurisprudenziale unanime, oltre che la complessità ed incertezza del quadro normativo di riferimento, la presente fattispecie è riconducibile alle ipotesi in cui, in base al disposto di cui all'art. 37 c.p.a., è consentito al giudice disporre la rimessione in termini della parte per errore scusabile conformemente ad analoga richiesta presentata dalla parte ricorrente. Dispone, infatti, l'art. 37 che "Il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto". In applicazione dell'art. 37 c.p.a., è quindi possibile consentire la rinnovazione, entro un termine perentorio, della notifica del ricorso secondo le modalità ordinarie. E’, pertanto, possibile disporre che parte ricorrente, senza alcun pregiudizio in tema di decadenza, provveda alla rinnovazione della notifica del presente ricorso entro il termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione della presente decisione a cura della Segreteria del Tribunale. Rinvia al definitivo ogni ulteriore decisione sul rito, sul merito e sulle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone, per le ragioni sopra esplicitate, la rimessione in termini ai fini della rinnovazione della notificazione a cura della parte ricorrente nel termine indicato in parte motiva. Fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 12 ottobre 2016. Rinvia al definitivo ogni ulteriore decisione sul rito, sul merito e sulle spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati: Antonio Amicuzzi, Presidente Maria Abbruzzese, Consigliere Paola Anna Gemma Di Cesare, Primo Referendario, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20/04/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
D. G., E. S., E. R., L. V., rappresentate e difese dagli avv. Luca Presutti e Carlo Costantini, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in L'Aquila, Via Salaria Antica Est;