MASSIME 1. L’Ente locale e la società che gestisce il Servizio Idrico Integrato sono responsabili in solido dei danni da infiltrazioni di acqua sporca causati all'immobile del privato. La responsabilità dell'Ente pubblico deve essere affermata nonostante la stipula dell'atto di concessione con il soggetto cui era stato trasferito il potere di gestione delle reti idriche e fognanti. Infatti, con particolare riferimento alla rete fognaria comunale, qualora non vi sia stato il totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull'opera, per l'ente proprietario, che sull'opera debba continuare ad esercitare la opportuna vigilanza ed i necessari controlli, non viene meno il dovere di custodia e, quindi, nemmeno la correlativa responsabilità ex art. 2051 c.c., da cui si può liberare solo dando la prova del fortuito. 2. Il danno derivante dalla mancata disponibilità dell’immobile, dovuta all’infiltrazione di acqua sporca dalla rete fognaria comunale, deve considerarsi in re ipsa; in tal caso, la relativa liquidazione può essere operata sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual é il valore locativo del bene. 3. In materia di danno da mancata locazione di un immobile, nulla spetta a titolo di rimborso ICI ed IMU, trattandosi di imposte spettanti in ogni caso al proprietario. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LANCIANO nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.1231 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2013, vertente TRA A. B. (C . F . .) e G. B. (C . F . .) , elettivamente domiciliati in Lanciano, via ., presso la dott.ssa F. C., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luca Presutti e Teresa Musacchio per procura a margine dell’atto di citazione ATTORI E S. s.p.a. (P.I. .), in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliata in Lanciano, via Piave n.45, presso lo studio dell’Avv. Licia D'Orazio, rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Di Iorio per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA NONCHE' COMUNE DI LANCIANO (C.F. e P.I. 00091240697), in persona del Sindaco "pro tempere", elettivamente domiciliato in Lanciano, Piazza Plabiscito n. 48, presso la sede dell’Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Carlini ed Emanuele Laudadio per procura in calce alla copia notificata dall’atto di citazione CONVENUTO OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: all’udienza di precisazione delle conclusioni del 6 luglio 2015 i procuratori delle parti concludevano come da verbale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10 ottobre 2013, A. B. e G. B. convenivano in giudizio, davanti a questo Tribunale, la S. s.p.a., in persona del legale rappresentante "pro tempere", nonché il Comune di Lanciano, in persona del Sindaco "pro tempere", per sentirli condannare – in solido o pro quota – al risarcimento dei danni riportati dall'immobile di loro proprietà sito in Lanciano a causa delle ingenti infiltrazioni di acqua sporca verificatesi sin dall’anno 2008. Costituitisi in giudizio, entrambi i convenuti eccepivano, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e contestavano, quanto al merito, l’assunto avversario. La domanda é fondata e, pertanto, deve essere accolta. Ai fini della decisione della presente controversia, non si può prescindere dalla disposta CTU che, esauriente ed immune da vizi, viene totalmente condivisa dal Tribunale. Ebbene, l’ausiliare ha accertato che le infiltrazioni che hanno interessato l’immobile di proprietà degli attori traevano origine da difetti della vecchia rete fognaria comunale principale di via Fieramosca, precisando che il fenomeno, nonostante alcuni interventi precedentemente eseguiti dalla S. s.p.a., e terminato soltanto in seguito alla sostituzione di 27 mt. lineari di vecchia tubazione in gres ceramico con nuova tubazione in pvc, sostituzione effettuata il 15 maggio 2012. Il CTU ha espressamente escluso le altre due possibili cause di infiltrazioni ipotizzate dalla società convenuta, confermando dette conclusioni anche all’esito delle osservazioni dei tecnici di parte. Sulla base di tali condivisibili accertamenti e risultanze la responsabilità dell’accaduto deve essere ascritta, in via solidale, sia al Comune di Lanciano che alla Società convenuta, i quali rispondono ai sensi dell’art. 2051 cc. In proposito , il Tribunale ritiene che la responsabilità dell'ente pubblico debba essere affermata nonostante la stipula dell’atto di concessione con la S. s.p.a., cui era stato trasferito il potere di gestione delle reti idriche e fognanti. Infatti, secondo il costante orientamento giurisprudanziale, con particolare riferimento alla rate fognaria comunale, va ritenuta la responsabilità della pubblica amministrazione in base alla richiamata disposizione normativa in relazione a beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettività, i quali consentano, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e di controllo dell'ente a tanto preposto. E’ stato inoltre precisato che "nel caso in cui non vi sia stato il totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull’opera, per l’ente proprietario, che sull'opera debba continuare ad esercitare la opportuna vigilanza ed i necessari controlli, non viene meno il dovere di custodia e, quindi, nemmeno la correlative responsabilità ex art. 2051 cc, da cui si può liberare solo dando la prova del fortuito" (Cass. n.6515/04, n.5539/97 e n.5007/96) . Ed allora, dalla prodotta concessione risulta che la proprietà dalla condotta é del Comune di Lanciano; che la S. s.pa. della rate medesima aveva la sola manutenzione o la gestione; che il potere di fatto sull’opera non era stato interamente trasferito a detta società. Ciò significa, in definitiva, che il Comune convenuto, continuando ad avere sulla rate idrica e fognaria un potere di controllo o di vigilanza, ne aveva anche la custodia idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 2051 cc. Peraltro , proprio in considerazione dall'ingerenza che il Comune ha continuato ad esercitare (come si evince dalla complessiva lettura della stipulata concessione, da cui risulta l’espresso impegno "a collaborate" da parte dell'amministrazione), va affermata la responsabilità dell’ente pubblico nonostante la presenza della clausola di esonero contenuta nella concessione stessa (argomenta da Cass. n.3288/84) . Ed é appena il caso di aggiungere – in tema di ripartizione dell'onere della prove — che se gli attori hanno assolto al proprio onero probatorio, provando l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, non può dirsi altrettanto per i convenuti, che non hanno provato l’esistenza di un fattore, estraneo alla loro sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’assoluta eccezionalità (cfr., da ultimo, Cass. n.1468/14 e n.4277/14). Tanto detto in tema di "an debeatur", e passando alla determinazione del "quantum", il Tribunale ritiene - con riferimento ai costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi - di non discostarsi da quanto accertato dal CTU, il quale ha formulate le proprie conclusioni in merito sulla scorta di una attenta analisi dei prezzi di mercato della zona, effettuando valutazioni scevre da vizi, riconfermate anche a seguito delle osservazioni dei consulenti di parte. Pertanto, gli istanti hanno diritto, per tale voce di danno, alla somma di euro 5.345,92, comprensiva di IVA. Agli attori spetta, altresì, il danno derivante dalla mancata disponibilità dell’immobile, danno che, come é noto, é in re ipsa; in tal caso, la relativa liquidazione può essere operata sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual é il valore locativo del bene (vedi, tra le tante, Cass. n.9137/13) . A riguardo , il taste L. F. ha dichiarato di avere visionato l’immobile in questione nella primavera dell’anno 2011 e di avere pattuito con i proprietari, inizialmente, il canone mensile di euro 600,00, poi ridotto a 400,00 a causa delle infiltrazioni; il teste ha altresì confermato di avere rinunciato alla locazione proprio per detta problematica. Il CTU, invece, ha quantificato in euro 250,00 mensili il valore locativo dell’ immobile , ma senza fare riferimento ad alcun criterio oggettivo e giustificativo di tale valutazione. Pertanto , il giudicante ritiene preferibile quantificare in euro 600,00 mensili il canone in questione, cifra risultante da una concreta trattativa; gli attori, dunque, hanno diritto all’importo complessivo di euro 31.800 ,00, considerato che le infiltrazioni si sono manifestate, pacificamento, nell’anno 2008 e che le riparazioni sono avvenute il 12 maggio 2012, come accertato dal CTU. Nulla spetta, di contra, agli istanti, a titolo di rimborso ICI ed IMU, trattandosi di imposte spettanti in ogni caso al proprietario. In definitive, la domanda deve essere accolta, con conseguente condanna del Comune di Lanciano e dalla S. s.p.a., in solido, al risarcimento dei danni patiti dagli attori, quantificati (sommando le suddette voci) in euro 37.195,42. A detto importo dovranno aggiungersi la rivalutazione e gli interassi nella misura legale, dalla domanda al saldo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza a vengono liquidate come da dispositivo. Restano, infine, definitivamente a carico delle parti convenute, sempre in solido, le spese relative alla disposta CTU, che dovranno essere rimborsate agli attori. P.Q.M. Il Tribunale di Lanciano, in composizione monocratica , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 10 ottobre 2013, da A. B. e G. B. noi confronti della S. s.p.a., in persona del legale rappresentante "pro tempere", nonché del Comune di Lanciano, in persona del Sindaco “pro tempore”, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, cosi provvede: a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la S. s.p.a. ed il Comune di Lanciano, in solido, al risarcimento dei danni nei confronti degli attori, liquidati nella misura complessiva di euro 37.145,92 , oltre rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al saldo; b) condanna i convenuti, sempre in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di euro 4.085,00, di cui euro 3.627,00 per compenso professionale ed euro 458,00 per spese, oltre accessori come per legge; c) restano definitivamente a carico dalle parti convenute, in solido, le spese relative alla disposta CTU, che dovranno essere rimborsate agli attori. Cosi deciso in Lanciano, il 18 novembre 2015.