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Studio Legale Avv. Luca Presutti

Avv. Luca Presutti

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T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sentenza 19/11/2015, n. 777

2016-03-05 15:42

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Nell'esecuzione dei provvedimenti del giudice ordinario innanzi al giudice amministrativo, la tassa di registrazione del titolo giudiziario non può costituire

MASSIMA


In materia di esecuzione dei provvedimenti del giudice ordinario innanzi al giudice amministrativo, le poste ulteriori, relative alle “spese per copie conformi all’originale” e alla tassa di “registrazione del titolo giudiziario”, non possano costituire oggetto dell’ottemperanza, limitata a quanto risultante dal giudicato ottemperando (il decreto ingiuntivo non opposto) e non estesa a spese non direttamente connesse al detto giudizio di ottemperanza e, in particolare, non estensibile a spese dell’eventuale procedimento esecutivo intrapreso in sede civile, ivi compreso l’atto di precetto.




REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo


(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 8 del 2015, proposto da: 
Pompilio Blumm Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Luca Presutti, Carlo Costantini, con domicilio eletto presso avv. Maurizio Valentini in L'Aquila, Via Cimino, 3; 


contro


ASL 01 Avezzano/Sulmona/L'Aquila; 


per l'ottemperanza


al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.377/2013 emesso dal tribunale di L’Aquila in data 15/4/2013.




Visti il ricorso e i relativi allegati;


Viste le memorie difensive;


Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;


Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;




Ritenuto che in subiecta materia la sentenza è ordinariamente resa in forma semplificata;


Ritenuto che la società ricorrente insta per l’ottemperanza al giudicato costituito dal decreto ingiuntivo n.377/2013 non opposto emesso in data 15.4.2013, notificato in data 27.5.2013, con il qual il tribunale dell’Aquila ingiungeva alla ASL n.1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, di pagare ad essa ricorrente la somma di euro 12.000,00, oltre interessi, spese legali, IVA e CPA e spese del procedimento liquidati in complessivi euro 911,00, di cui euro 800, 00 per compenso ed euro 111,00 per spese;


Ritenuto, in particolare, che la ricorrente denuncia che l’Amministrazione intimata, a seguito della notifica del titolo esecutivo, soltanto in data 8.5.2014 ha pagato direttamente alla società la somma riportata nella fattura n.3 del 3.3.2008, ossia la somma sulla base del quale veniva emesso decreto ingiuntivo, senza provvedere a liquidare le spese ulteriori pure in decreto riconosciute, interessi e spese legali;


Ritenuto, sulla base di quanto precede, che l’Amministrazione debba provvedere all’esatta esecuzione dell’ordine giudiziario costituito dal decreto ingiuntivo non opposto e dunque al pagamento integrale delle somme come portate nel detto decreto ingiuntivo, assimilato a giudicato per quanto rileva nella presente sede, che risultano, allo stato, non saldate quanto agli interessi legali maturati a far data dall’emanazione del decreto ingiuntivo (18 aprile 2013), alle spese legali, agli accessori e alle spese del procedimento liquidate nel citato decreto ingiuntivo ottemperando;


Ritenuto che, quanto alle ulteriori poste, di cui parte ricorrente lamenta il mancato pagamento, relative alle “spese per copie conformi all’originale” e per la “registrazione del titolo giudiziario” (cfr. ricorso per ottemperanza, pag. 5), le stesse non possano costituire oggetto della presente ottemperanza, limitata a quanto risultante dal giudicato ottemperando (il decreto ingiuntivo non opposto) e non estesa a spese non direttamente connesse al detto giudizio di ottemperanza (e, in particolare, non estensibile a spese dell’eventuale procedimento esecutivo intrapreso in sede civile, ivi compreso l’atto di precetto);


Ritenuto di dover respingere l’ulteriore richiesta di “astreintes” per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, in ragione della natura pecuniaria dell’obbligazione ottemperanda, di minima entità e adeguatamente compensata dalla maturazione degli interessi legali (allo stato superiori a qualsiasi diversa allocazione di liquidità) e in considerazione delle note difficoltà di bilancio che renderebbero iniqua la imposizione di ulteriori pesi in denaro a carico del pubblico erario;


Ritenuto, per quanto precede, di accogliere il ricorso nei limiti di cui sopra e per l’effetto di ordinare alla ASL intimata di ottemperare al giudicato come sopra individuato, per la parte allo stato non eseguita, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione e/o notifica della presente sentenza con avvertenza che in difetto, su istanza di parte, si procederà alla nomina di un Commissario ad acta, con ulteriore aggravio di spese a carico dell’Amministrazione;


Ritenuto di regolare le spese del presente procedimento, secondo soccombenza, come in dispositivo;


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – l’AQUILA, così provvede:


accoglie il ricorso per quanto di ragione, nei sensi e limiti di cui in motivazione, e per l’effetto ordina alla ASL n.1 Avezzano - Sulmona – L’Aquila di dare compiuta ottemperanza al decreto ingiuntivo n.377/2013 del tribunale dell’Aquila come meglio chiarito in motivazione; rigetta per il resto.


Condanna la ASL n.1 di Avezzano – Sulmona - L’Aquila al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento che si liquidano nell’importo complessivo di euro 600,00 (seicento/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:


Bruno Mollica, Presidente


Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore


Lucia Gizzi, Referendario


DEPOSITATA IN SEGRETERIA


Il 19/11/2015


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